La Legge 39/2015, del 1 ottobre, sulla Procedura Amministrativa Comune delle Pubbliche Amministrazioni (LPACAP) ha introdotto come novità l'obbligo per alcuni soggetti di interagire per via telematica con le Pubbliche Amministrazioni nella realizzazione di qualsiasi iter di un procedimento amministrativo. Tra i soggetti obbligati figurano le persone giuridiche (art. 14.2.a).
Sono invece escluse da tale obbligo le persone fisiche, che possono scegliere in qualsiasi momento i mezzi di comunicazione (elettronici e non) che desiderano utilizzare nei loro rapporti con le Amministrazioni (art. 14.1). Questa esclusione sarebbe coerente con le differenze che possono esistere nell'accesso ai media elettronici nella società nel suo insieme (divario digitale).
Ciononostante, la Legge è consapevole del fatto che nel campo degli individui vi sono alcuni gruppi che possono avere la capacità di utilizzare i media elettronici. Per questo ha previsto che la possibilità di elezione possa diventare un obbligo per regolamento, quando coloro che hanno (1) accesso e (2) disponibilità di mezzi in tal senso.
Lo stabilisce il LPACAP in generale (art. 14.3) ed anche in modo specifico, per il campo della presentazione degli atti (art. 16.5) e delle comunicazioni elettroniche (art. 41). Tale disposizione è la stessa stabilita dall'abrogato Legge 11/2007, del 22 giugno, accesso telematico dei cittadini ai servizi pubblici (articolo 27.6).
A questo punto ci si chiede se, in base alla Legge 39/2015, il gruppo dei lavoratori autonomi sia obbligato o meno a utilizzare mezzi elettronici, come già, con sfumature, in ambito tributario o previdenziale.
Al riguardo, occorre anzitutto ricordare che, ai sensi dell'art. 1.1 del Legge 20/2007, dell'11 luglio, sullo Statuto dei lavoratori autonomi, i lavoratori autonomi sono generalmente definiti come persone fisiche. Per quanto riguarda l'uso dei mezzi elettronici, né lo Statuto né l'art Regio Decreto 197/2009 che lo sviluppa, stabilisca previsioni in tal senso.
D'altra parte, va anche tenuto presente che i lavoratori autonomi sono un collettivo sui generis. Questo fatto ha portato, ad esempio, al fatto che in materia di previdenza sociale e per mezzo di una norma regolamentare (1) è stato obbligato a ricevere notifiche e comunicazioni per via elettronica solo a determinati lavoratori autonomi, esclusi i lavoratori autonomi -lavoratori dipendenti proprio che non hanno la condizione di datori di lavoro e quelli del settore agricolo e del mare. Cioè, in termini di utilizzo dei media elettronici, sembra che non l'intero gruppo possa essere trattato come un tutto omogeneo.
Tuttavia, in campo fiscale, la normativa approvata prevedeva che l'intero gruppo di lavoratori autonomi presentasse determinate autovalutazioni e dichiarazioni (2) per via elettronica e che ricevesse notifiche e comunicazioni elettroniche in determinate circostanze (3). In altre parole, in materia tributaria, ciò che determina l'obbligo di utilizzare mezzi elettronici non è, nel caso dei lavoratori autonomi, la tipologia di soggetto, ma il tipo di dichiarazione e/o transazione da presentare o le circostanze concorrenti.
Infine, va tenuto presente che, ai sensi della Legge 39/2015, è necessaria una norma normativa che sviluppi quanto previsto dal suo art. 14.3 per estendere i soggetti obbligati ad interagire per via telematica nell'ambito delle persone fisiche.
In conclusione, considerato che i lavoratori autonomi sono generalmente definiti come persone fisiche e che si tratta di un gruppo eterogeneo, comprendiamo che ai fini della Legge 39/2015 e fintanto che non vi è sviluppo normativo, questo gruppo dovrebbe essere considerate persone fisiche, potendo optare per l'utilizzo di mezzi elettronici nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, fermo restando quanto previsto a tal fine dalla specifica normativa di settore.
(1) Ordinanza ESS / 485/2013, del 26 marzo, che disciplina le notifiche e le comunicazioni per via telematica in materia di previdenza sociale, emanato in evoluzione dell'art. 27.6 della Legge 11/2007, del 22 giugno, accesso telematico dei cittadini ai servizi pubblici.
Vid. arte. 3 del Provvedimento ESS/485/2013, in relazione all'art. 2 dell'ordinanza ESS/484/2013, del 26 marzo, che disciplina il sistema telematico di trasmissione dati (RED) in materia di previdenza sociale.
(2) Arti video. 3 e 13 di Ordinanza HAP / 2194/2013, del 22 novembre, che disciplina le modalità e le condizioni generali per la presentazione di alcuni accordi e dichiarazioni (versione modificata dall'ordinanza HAP/2762/2015, del 15 dicembre).
(3) Vid art. 4.2 del Regio Decreto 1363/2010, del 29 ottobre, che disciplina i casi di avvisi e comunicazioni amministrative obbligatorie per via telematica nell'ambito dell'Agenzia delle Entrate dello Stato