- Amministrazione aperta
- Certificazione digitale
- Identità digitale
- Identità e firma digitale
Il servizio VÀLid dell'AOC ottiene la certificazione di conformità ENS in categoria alta
Le novità della normativa sulla fatturazione elettronica sono state introdotte da Regio decreto 1619/2012, del 30 novembre, di approvazione del Regolamento in materia di obblighi di fatturazione, in vigore dal 1 gennaio 2013, in armonia con la normativa comunitaria prevista dalla Direttiva 2006/112/CE, così come modificata dalla Direttiva 2010/45/UE.
Il mandato comunitario prevede l'applicazione dello stesso trattamento alla fatturazione cartacea e alla fatturazione elettronica, senza che ciò aumenti l'onere amministrativo della fatturazione cartacea.
Il recepimento al sistema interno attraverso il citato Regolamento, garantisce, attraverso il suo articolo 8, da un lato, la libertà di emettere fatture in formato cartaceo o elettronico, e dall'altro l'obbligo di garantire da parte del mittente, l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità, dalla data di spedizione e per tutto il suo periodo di conservazione.
Tale garanzia di autenticità e integrità prevista dall'articolo 8 può essere esercitata con qualsiasi mezzo di prova ammesso dalla legge e attraverso i consueti controlli di gestione dell'attività professionale e/o imprenditoriale del soggetto responsabile che consentano di creare indizi di 'audit affidabili, che vale a dire che consentono il collegamento tra la fattura e la consegna dei beni o la prestazione dei servizi che essa documenta.
In una fattura elettronica, la leggibilità acquisisce una specificità che non si trova nelle fatture cartacee, obbligando i contribuenti a mantenere adeguati sistemi informatici per consentire all'Amministrazione di avere accesso alle informazioni e di poterle analizzare. D'altra parte, è necessario che il destinatario ne accetti l'uso.
L'articolo 10 del Regolamento 1619/2012 prevede un riferimento espresso all'autenticazione dell'autenticità e dell'integrità nella fattura elettronica, accettando anche in modo ridondante, tutti i mezzi di prova ammessi dalla legge già visti all'articolo 8.
Erano già in atto sistemi avanzati di firma elettronica e di scambio elettronico di dati (EDI). Il primo è più semplice da applicare e il secondo richiede più infrastruttura IT.
Il sistema indicato nella sezione c) è la novità. Con il RD 1496/2003, ora abrogato, è stato istituito un iter per l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Tributaria di altri sistemi di fatturazione elettronica diversi dalla firma elettronica o EDI, e che è stato ora sostituito da un precedente sistema di comunicazione che ne consente l'utilizzo da il momento della comunicazione.