La sezione 1.f) della sedicesima disposizione aggiuntiva del testo riveduto della legge sui contratti del settore pubblico approvato con regio decreto legislativo 3/2011, del 14 novembre, stabilisce che tutti gli atti e le manifestazioni di volontà degli organi amministrativi o delle società offerenti o appaltatori che hanno effetti giuridici e sono eseguiti durante tutta la procedura di appalto devono essere autenticato da una firma elettronica riconosciuta.
Dal gruppo di lavoro Identità è stato proposto di discutere la possibilità di sollevare una proposta di modifica del requisito della firma elettronica riconosciuta dalla firma elettronica avanzata. La proposta ha ottenuto l'appoggio maggioritario del gruppo di lavoro ed è stato deciso che sarebbe stata formalizzata per iscritto al Ministero delle Finanze e delle Pubbliche Amministrazioni con le seguenti motivazioni:
- richieste da parte delle imprese di utilizzare gli stessi certificati che vengono utilizzati nel rapporto con l'AEAT e il TGSS
- richieste delle Pubbliche Amministrazioni per agevolare l'utilizzo delle gare elettroniche
- principio di proporzionalità tra usabilità e sicurezza