Come indicato nell'articolo 41 della legge 39/2015, del 1° ottobre, sulla procedura amministrativa comune delle pubbliche amministrazioni, le notifiche devono essere effettuate preferibilmente per via elettronica e, in ogni caso, quando ileressat è obbligato a riceverli tramite questo canale (persone giuridiche e alcune persone fisiche).
Gli interesChi non è obbligato ad utilizzare il canale telematico può decidere e comunicare in ogni momento alla Pubblica Amministrazione se desidera ricevere le successive comunicazioni in via telematica (o non riceverle più).
Fatto salvo quanto precede, l'articolo 42 della stessa legge stabilisce che tutte le notifiche effettuate in forma cartacea devono essere messe a disposizione dell'interessato.eresdepositate presso la sede elettronica dell'Amministrazione o dell'organo incaricato, in modo che quest'ultimo possa accedervi volontariamente. Pertanto, tutte le notifiche effettuate su carta devono essere effettuate anche elettronicamente; si tratta di notifiche multicanale.
In questo senso, quindi, e-NOTUM consente di articolare tecnicamente le notifiche multicanale, e di ottemperare a tale precetto giuridico, con la cosiddetta “notifica complementare”.
In questo modo, se durante la gestione di una notifica (sia tramite schermate EACAT o tramite integrazione), si precisa che è complementare, e-NOTUM genera la notifica elettronicamente e, parallelamente, l'organismo emittente deve gestire la notifica su carta (per cui e-NOTUM non richiede di comunicare i dati di contatto del destinatario della notifica).
Allo stesso modo, quando l’amministrazione deposita una notifica integrativa nella sede elettronica, e il cittadino vi accede tramite il portale della cittadinanza, e-NOTUM gli chiede se vuole modificare il canale di notifica per quella procedura e, quindi, gli consente di raccogliere il suo consenso Quindi, se il cittadino indica di voler cambiare canale, e-NOTUM gli chiede il suo indirizzo e-mail e/o il suo numero di cellulare da notificare nella successiva notifica elettronica e si rivolge all'amministrazione emittente (rispettando questo modo con quanto indicato nel regolamento). Tuttavia, se scegli di non cambiare canale, il ruolo rimane il canale di notifica preferito.
Per quanto riguarda la prova di accesso, se la notifica è effettuata elettronicamente, tale accettazione viene automaticamente registrata nella prova e-NOTUM; se la notifica è effettuata su carta, l'ente emittente deve indicarlo in e-NOTUM (tramite schermate EACAT o, tramite integrazione), in modo che venga incorporato nelle prove.
Sul piano procedurale occorre tenere presente l'articolo 41.7 della Legge 39/2015, secondo il quale, in caso di notifiche amministrative multicanale, si considera accettata quella avvenuta per prima, la cui prova saranno quelle che verranno incorporati nel fascicolo amministrativo, scartando gli altri.
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