- Notifica elettronica
Comunicazioni amministrative multicanale: cartacee ed elettroniche
Come indicato nell'articolo 41 della legge 39/2015, del 1° ottobre, sulla procedura amministrativa comune delle pubbliche amministrazioni, le notifiche devono essere effettuate preferibilmente mediante mezzi elettronici e, in ogni caso, quando l'interessato ha l'obbligo di riceverle con tale modalità (persone giuridiche e alcune persone fisiche).
Gli interessati che non sono obbligati all'utilizzo del canale elettronico possono decidere e comunicare in qualsiasi momento alla Pubblica Amministrazione, se desiderano ricevere le successive comunicazioni in formato elettronico (o non riceverle più).
Fermo restando quanto precede, l'articolo 42 della stessa Legge stabilisce che tutte le comunicazioni effettuate su supporto cartaceo devono essere messe a disposizione dell'interessato presso la sede elettronica dell'Amministrazione o dell'organo preposto affinché possa accedere volontariamente al suo contenuto. Pertanto, tutte le comunicazioni effettuate su supporto cartaceo dovranno essere effettuate anche in formato elettronico; si tratta di notifiche multicanale.
In questo senso, quindi, e-NOTUM consente di articolare tecnicamente le notifiche multicanale, e di ottemperare a tale precetto giuridico, con la cosiddetta “notifica complementare”.
In questo modo, se nella gestione di una notifica (sia tramite maschere EACAT che tramite integrazione), viene indicato che è complementare, e-NOTUM genera la notifica in formato elettronico e, parallelamente, l'organismo emittente deve gestire la notifica su supporto cartaceo (per (per cui e-NOTUM non è tenuto a comunicare i dati di contatto del destinatario della notifica).
Allo stesso modo, quando l’amministrazione deposita una notifica integrativa nella sede elettronica, e il cittadino vi accede tramite il portale della cittadinanza, e-NOTUM gli chiede se vuole modificare il canale di notifica per quella procedura e, quindi, gli consente di raccogliere il suo consenso Quindi, se il cittadino indica di voler cambiare canale, e-NOTUM gli chiede il suo indirizzo e-mail e/o il suo numero di cellulare da notificare nella successiva notifica elettronica e si rivolge all'amministrazione emittente (rispettando questo modo con quanto indicato nel regolamento). Tuttavia, se scegli di non cambiare canale, il ruolo rimane il canale di notifica preferito.
Per quanto riguarda le prove di accesso, se la notifica è effettuata in formato elettronico, tale accettazione viene automaticamente registrata nell'evidenza e-NOTUM; se la notifica è effettuata in formato cartaceo, l'ente emittente deve indicarlo in e-NOTUM (o tramite schermate EACAT o tramite integrazione), affinché sia incorporato nelle prove.
Sul piano procedurale occorre tenere presente l'articolo 41.7 della Legge 39/2015, secondo il quale, in caso di notifiche amministrative multicanale, si considera accettata quella avvenuta per prima, la cui prova saranno quelle che verranno incorporati nel fascicolo amministrativo, scartando gli altri.
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