Nell'ambito del miglioramento continuo dei servizi di eProcurement, la prossima versione della Piattaforma dei servizi di appalto pubblico (PSCP), previsto per...
Lo scorso 9 novembre è stato pubblicato il nuovo sul BOE Legge 9/2017, dell'8 novembre, sui contratti del settore pubblico (LCSP). Questa Legge viene
dopo un lungo iter parlamentare e aver ampiamente superato il termine di recepimento del terzo pacchetto di direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, scaduto il 18 aprile 2016.
La LCSP recepisce nell'ordinamento giuridico spagnolo due delle tre Direttive assunzioni: la Direttiva 2014/23/UE relativa all'affidamento dei contratti di concessione i la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici.
Il LCSP entrerà in vigore in via generale il 9 marzo 2018 (DF 16ª), abrogando espressamente il testo rivisto della legge sui contratti del settore pubblico, approvato con regio decreto legislativo 3/2011, del 14 novembre, nonché quelle disposizioni di pari o grado inferiore che si oppongono a quanto stabilito dal nuovo LCSP. Tuttavia, dal 328 novembre 334 sono in vigore le disposizioni relative agli organi consultivi (artt. da 10 a 10) e la modifica della Legge sull'Imposta sul Valore Aggiunto (DF 2017ª).
Cosa introduce il nuovo LCSP? Alcune delle novità più importanti sono, senza intenzione esaustiva, le seguenti:
- Riduzione delle soglie per i contratti minori (art. 118): quelli per lavori diventano minori quando il valore stimato è inferiore a 40.000 euro e quelli per forniture e servizi quando hanno un valore stimato inferiore a 15.000 euro.
- Contratto di concessione di servizi: nasce il contratto di concessione di servizi che sostituisce il contratto di gestione del servizio pubblico (artt. da 282 a 295 e DA 34ª). Si stabilisce, quindi, una duplice modalità del contratto di concessione: lavori e servizi.
- Trasferimento del rischio operativo: questo nuovo concetto è inserito per differenziare un contratto di concessione di servizi da un contratto di servizi.
- Procedura aperta semplificata (art. 159): questa nuova procedura è istituita per l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi che soddisfano determinati requisiti. È inclusa una modalità di contrattazione sommaria.
- Procedura di partenariato per l'innovazione (artt. da 177 a 182): nasce questa nuova procedura finalizzata allo sviluppo di prodotti, servizi o lavori innovativi e al successivo acquisto delle forniture, lavori o servizi che ne derivano, purché corrispondano ai livelli di prestazione e di costo concordato tra la stazione appaltante e i partecipanti.
- Nuova disciplina del contratto misto (art. 18): le norme applicative sono differenziate a seconda che si tratti della fase di istruttoria e aggiudicazione o degli effetti e cessazione.
- Norme più severe su offerte anormalmente basse (art. 149): le amministrazioni aggiudicatrici rifiuteranno le offerte se le riterranno anormalmente basse perché non conformi agli obblighi ambientali, sociali o lavorativi applicabili.
- Obbligo di contrattazione telematica (DA 15 e 16ª).
- Ampliamento del perimetro target della risorsa speciale in materia di assunzioni (art. 44): può essere esercitato contro tutti gli appalti di lavori di importo superiore a 3.000.000 di euro e di forniture e servizi di importo superiore a 100.000 di euro.
- Effetti sospensivi automatici del ricorso speciale in materia di assunzioni (articolo 53).
- Composizione dei mesi di assunzione (art. 326): in generale, i funzionari pubblici non possono far parte delle commissioni né emettere relazioni di valutazione delle offerte. representané personale temporaneo. Possono essere composti solo da funzionari di ruolo e, eccezionalmente, in loro assenza, da funzionari temporanei. A livello locale, i consigli di amministrazione possono essere composti da membri eletti, ma in nessun caso possono rappresentare più di un terzo della composizione del consiglio (DA 2ª). Né il personale che ha partecipato alla redazione della documentazione tecnica del contratto, ad eccezione del DA 2ª, può far parte del consiglio.
- Nuova disciplina del registro dei contratti del settore pubblico (articolo 346): devono essere inseriti tutti gli appalti aggiudicati da soggetti del settore pubblico, essendo obbligatoria la comunicazione dei dati relativi a tutti i contratti stipulati di importo pari o superiore a 5.000 euro.
- Nuova disciplina del profilo del contraente (articolo 347): viene stabilita una più completa regolamentazione del contenuto del profilo, attribuendogli al contempo un ruolo preminente come strumento di pubblicità per i diversi atti e fasi dell'elaborazione dei contratti di ciascun ente.
- Enti di risorse contrattuali locali (art. 46): i comuni con popolazione numerosa ei consigli provinciali possono creare propri enti di risorsa contrattuale.
- Divisione in lotti come regola generale (art. 99): la suddivisione in lotti dell'oggetto contrattuale deve essere la regola generale, cosicché la decisione di non suddividere in lotti deve essere motivata nel fascicolo di gara. L'obiettivo è facilitare la partecipazione delle PMI alle procedure di aggiudicazione.
- Scomparsa delle disposizioni interne per il conferimento di deleghe non alla Pubblica Amministrazione (artt. 317 e 318): scompaiono sia per i contratti soggetti a disciplina armonizzata, sia per il resto, per cui tali soggetti dovranno seguire le stesse procedure previste dal LCSP per le Pubbliche Amministrazioni.
- Divieti di noleggio (artt. 71-73): aumentano i casi di interdizione all'assunzione, si modifica la competenza, si modifica la procedura e si modificano gli effetti della dichiarazione di inibizione all'assunzione.
- Revisione dei prezzi e adattamento alla deindicizzazione (art. 103): il regolamento sulla revisione dei prezzi è adeguato alla legge 2/2015, del 30 marzo, sulla deindicizzazione, nel senso che la revisione dei prezzi non può essere effettuata sulla base di indici generali, ma applicando indici specifici che opereranno attraverso formule che riflettano le componenti di costo del servizio appaltato.
- Indagini preliminari di mercato (art. 115): viene introdotta la possibilità che le stazioni appaltanti possano effettuare studi di mercato e consultazioni dirette agli operatori economici al fine di predisporre adeguatamente la gara e informare gli operatori economici delle progettazioni e dei requisiti di cui avranno bisogno per partecipare alla procedura.
- Ufficio indipendente di regolamentazione e supervisione delle assunzioni (art. 332): mirerà ad assicurare la corretta applicazione della normativa ea promuovere la concorrenza e contrastare le illeciti in materia di appalti pubblici.
- Verifica dei pagamenti ai subappaltatori (art. 217): stabilisce l'obbligo della stazione appaltante di verificare il rigoroso rispetto dei pagamenti effettuati dall'appaltatore al subappaltatore.
- Espandere l'uso della dichiarazione responsabile: con l'obiettivo di conseguire una maggiore semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi, vengono ampliati i casi in cui è possibile utilizzare la dichiarazione responsabile, in coerenza con il Documento Unico di Gara Europeo approvato dalla Commissione Europea.
Cosa scompare dal nuovo LCSP? Alcune delle questioni che scompaiono dal nuovo regolamento del LCSP sono, senza essere esaustive, le seguenti:
- Contratto di gestione del servizio pubblico.
- Contratto di collaborazione pubblico-privato, la sua funzionalità è sostituita dalla tipologia del contratto di concessione.
- Procedura negoziata senza pubblicità per importo.
- Scomparsa delle modalità di gestione indiretta dei servizi pubblici, fatta salva la possibilità di aggiudicazione diretta di un appalto per la concessione di lavori o la concessione di servizi ad una società a economia mista.
- Il ricorso speciale in materia di appalti non è più legato ai contratti soggetti a regolamentazione armonizzata.
- Questione di nullità, anche se le sue cause possono essere fatte valere attraverso l'apposito ricorso in materia di contrattazione.