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Il 5 settembre 2015 è stato pubblicato in BOE il Regio Decreto 773/2015, del 28 agosto, che modifica alcuni precetti del Regolamento Generale della Legge sui Contratti della Pubblica Amministrazione, approvato con il Regio Decreto 1098/2001, del 12 ottobre .
In sintesi, con il presente Regio Decreto, la cui entrata in vigore, il 5 novembre 2015, comporterà anche quella degli artt. 65.1, comma 75, da 78 a 79 e 25 bis del T.U. la formulazione data dalla legge 2013/27, del 5 dicembre, sulla promozione della fatturazione elettronica e la creazione del registro contabile delle fatture nel settore pubblico, viene eliminata la classificazione obbligatoria delle imprese nei contratti di servizio, che diventa una modalità facoltativa di solvibilità per gli appalti di servizi elencati nell'allegato II; vengono modificate le categorie di classificazione aziendale e ridotti i sottogruppi di classificazione nei contratti di servizio; viene esteso il periodo di prova dell'esperienza, da 10 a 3 anni per gli appalti di lavori e da 5 a 80.000 anni per gli appalti di servizi; viene determinata la solvibilità da richiedere nelle diverse tipologie di contratto, in mancanza della sua previsione nei rispettivi capitolati, nonché le modalità per il suo accreditamento; e viene introdotta la possibilità di esenzione dall'obbligo di attestazione della solvibilità economico-finanziaria e tecnica o professionale per gli appalti di lavori e servizi il cui valore stimato non superi rispettivamente 35.000 euro e XNUMX euro.
Per quanto riguarda il regime transitorio della modifica, ai sensi del DT 1a del Regio Decreto, le pratiche di gara avviate (pubblicate o, nel caso di procedure negoziate, i capitolati approvati) prima della sua entrata in vigore, saranno disciplinate dal regolamenti precedenti. Per contro, ai sensi del DT 4a, le qualificazioni concesse ai sensi del previgente regolamento perderanno validità ed efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020, data fino alla quale scadranno le giustificazioni per il mantenimento della solvibilità economico-finanziaria e tecnico-professionale del le società che hanno ottenuto la qualifica di impresa prima dell'entrata in vigore del presente regio decreto 773/2015 saranno disciplinate dalla normativa precedente; e la revisione delle classificazioni delle pratiche che iniziano dopo l'entrata in vigore del presente regio decreto 773/2015 sarà disciplinata dalle disposizioni in vigore alla data di inizio della pratica, ad eccezione delle procedure avviate dall'ufficio in cui il mantenimento di solvibilità è verificata. Infine, ai sensi del DT 5a, le disposizioni del presente regio decreto 773/2015 si applicheranno ai nuovi fascicoli di classificazione a partire dall'approvazione e pubblicazione da parte della Consulta delle Contrattazioni Amministrative dello Stato dei nuovi moduli di domanda.
Di seguito troverai ulteriori informazioni e analisi collegamento.
Troverai il testo del decreto pubblicato sul BOE accedendo al seguente collegamento.