La Legge Organica 6/2015 modifica la Legge per promuovere la fatturazione elettronica

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modify_law_e-fatturaLa Legge organica 6/2015, del 12 giugno, che modifica la legge organica 8/1980, del 22 settembre, sul finanziamento delle comunità autonome e la legge organica 2/2012, del 27 aprile, sulla stabilità di bilancio e la sostenibilità finanziaria, modificano la Legge 25/2013, del 27 dicembre, che promuove la fatturazione elettronica e crea il registro contabile delle fatture nel settore pubblico.

In particolare, la sesta disposizione finale modifica l'articolo 4, relativo all'uso delle fatture elettroniche nel settore pubblico, in cui aggiunge la previsione che tutti i fornitori hanno il diritto di essere informati sull'uso delle fatture elettroniche attraverso l'organo, ente pubblico o ente determinato da ciascuna Pubblica Amministrazione.

Parimenti, modifica l'articolo 6, relativo al punto generale di accettazione delle fatture elettroniche, a cui si aggiunge l'obbligo che tutte le fatture elettroniche che soddisfano i requisiti siano presentate attraverso il punto generale di accettazione delle fatture elettroniche, dove saranno accettate , e produrrà un'iscrizione automatica in un registro elettronico della Pubblica Amministrazione che gestisce il citato Punto Generale di iscrizione delle fatture elettroniche, fornendo una prova elettronica dell'avvenuta ricezione con accredito della data e dell'ora di presentazione; e la previsione che la Segreteria di Stato per le Pubbliche Amministrazioni e la Segreteria di Stato per i Bilanci e le Spese definiscano congiuntamente, oltre alle condizioni tecniche uniformi del Punto di Entrata Generale per le fatture elettroniche, i servizi di interoperabilità tra i restanti Punti con il punto generale di accettazione delle fatture elettroniche dell'Amministrazione Generale dello Stato; che qualora una Pubblica Amministrazione non disponga di un Punto di Entrata Generale per le fatture elettroniche o abbia aderito a quello di un'altra Amministrazione, il fornitore avrà facoltà di presentare la propria fattura presso il Punto di Entrata Generale per le fatture elettroniche Amministrazione Generale dello Stato, che provvederà automaticamente depositare la fattura in un archivio dove l'Amministrazione competente sarà responsabile del suo accesso, nonché della gestione ed elaborazione della fattura; e che i consigli provinciali, comunali e insulari offrano ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti la collaborazione ei mezzi tecnici necessari per consentire l'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Viene invece modificato l'articolo 9, relativo alla procedura per il trattamento delle fatture, per aggiungere la precisazione che il rigetto della fattura al momento dell'iscrizione nel registro contabile delle fatture può avvenire solo quando ricorrono i requisiti previsti in questa legge e nelle sue norme di sviluppo di base non sono soddisfatte; e all'articolo 12, relativo ai poteri e agli obblighi degli organi di controllo interno, si aggiunge la previsione che i Revisori Generali o organi equivalenti di ciascuna Amministrazione effettuino una verifica annuale dei sistemi per verificare che le corrispondenti registrazioni contabili delle fatture siano conformi alle condizioni operative previste dalla presente Legge e dalla sua disciplina evolutiva e, in particolare, che non siano state presentate fatture al Punto di Entrata Fattura Elettronica Generale che siano state indirizzate ad enti o enti della rispettiva Amministrazione in nessuna delle fasi del processo, nonché che tale relazione contenga un'analisi dei tempi medi di iscrizione delle fatture nel registro contabile delle fatture e del numero e delle cause delle fatture respinte in fase di iscrizione nel registro contabile.

Infine, il sesto provvedimento aggiuntivo, relativo alla pubblicità dei Punti di Entrata Generale delle fatture elettroniche e delle scritture contabili, è modificato per inserire la previsione che il Ministero delle Finanze e delle Pubbliche Amministrazioni tenga aggiornato un Repertorio in cui l'Amministrazione Generale delle lo Stato, le Comunità Autonome e gli Enti Locali registreranno almeno l'indirizzo elettronico del loro punto generale di registrazione delle fatture elettroniche e il resto delle informazioni complementari che possono essere utili per essere consultate dai fornitori; e che i consigli provinciali, comunali e insulari offrano ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti la collaborazione ei mezzi tecnici necessari per consentire l'applicazione delle disposizioni del presente provvedimento.

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