Secondo il Decreto 221/2013, del 3 settembre, che disciplina il Tribunale catalano per i contratti del settore pubblico e ne approva l'organizzazione e il funzionamento, una volta pubblicate le nomine dei suoi membri, il Tribunale catalano dei contratti del settore pubblico. Pertanto, in conformità a quanto stabilito nella seconda disposizione transitoria dello stesso decreto, le procedure in corso dinanzi all'organo amministrativo delle risorse contrattuali della Catalogna "devono adeguare il loro trattamento alle disposizioni del presente decreto dalla costituzione della Corte e di tutte le saranno valide le procedure svolte fino a quel momento”.
Ambito di azione
La Corte esercita le sue funzioni nell'ambito dell'Amministrazione della Generalitat della Catalogna, degli enti e degli organismi che fanno parte del suo settore pubblico che hanno il potere di giudicare e, se del caso, di le amministrazioni locali integrate nel proprio territorio e gli enti e gli organi dell'amministrazione locale che hanno in considerazione poteri affidanti.
La Corte ha giurisdizione materiale sui seguenti atti:
- a) Decidere i ricorsi speciali in materia di appalti proposti contro i relativi atti di cui al comma 2 dell'articolo 40 del testo riveduto della legge sui contratti del settore pubblico, approvato con regio decreto legislativo 3/2011, del 14 novembre, quando si riferiscono al tipologie di appalti di cui al comma 1 del medesimo articolo e non sono procedure di affidamento seguite dalla procedura d'urgenza di cui all'articolo 113 del medesimo testo rivisto.
- b) Decidere in merito all'adozione dei provvedimenti cautelari richiesti nei termini stabiliti nel predetto testo aggiornato, prima del deposito dell'apposito ricorso in materia di assunzioni.
- c) Risolvere le questioni di nullità basate sui casi speciali di nullità contrattuale stabiliti dall'articolo 37 del testo rivisto della legge sui contratti del settore pubblico, approvato con regio decreto legislativo 3/2011, del 14 novembre.
- d) Risolvere i reclami nelle procedure di aggiudicazione degli appalti, nei provvedimenti provvisori e nella questione della nullità di cui agli articoli 101, 103, 109, 110 e 111 della legge 31/2007, del 30 ottobre, sulle procedure di appalto nei settori idrico, energetico, dei trasporti e delle poste settori dei servizi.