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Nuova estensione dell'attuazione obbligatoria dell'e-government
Questo è ciò che raccomanda l'Ombudsman denunce della Catalogna nel suo Rapporto 2013 presentarsi davanti al Parlamento.
La mancata pubblicazione degli atti comunali è motivo di lamentela sia da parte dei cittadini che dei gruppi comunali.
il Mediatore lo ha ricordato l'eventuale presenza ai lavori del plenum di dati personali non pubblicabili impone l'adozione di misure idonee a preservare la facoltà del titolare dei dati di non comunicarli, ma non esonera l'Amministrazione Comunale dall'obbligo di legge di pubblicare - il.
Quando non vi sia il consenso dell'interessato o l'autorizzazione legale alla diffusione dei dati, devono essere adottate le misure necessarie per impedire la diffusione non consensuale dei dati personali, attraverso gli strumenti previsti dalla stessa Legge organica 15/1999, del 13 dicembre sulla protezione dei dati personali, in modo che entrambi gli obblighi siano compatibili.
L'obbligo di pubblicare il verbale della seduta plenaria e la protezione dei dati personali devono essere compatibili.
Come questo, un opzione evitare di violare le norme sulla protezione dei dati personali con la pubblicazione del verbale è quello di dissociare i dati personali che vi compaiono, in modo che non possano essere collegati a una persona identificata o identificabile. Inoltre, quando si tratta di informazioni personali che possono apparire nei verbali pubblicati senza violare la legislazione sulla protezione dei dati, l'Amministrazione può adottare misure per evitarne l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca Internet.
È importante notare il trattamento differenziato che il legislatore ha riservato agli atti del plenum comunale e agli atti del consiglio di amministrazione locale.
Il primo caso, di pubblicazione obbligatoria ai sensi del suddetto precetto, è subordinato solo alla condizione di disponibilità delle risorse ai sensi della terza disposizione aggiuntiva della stessa legge.
Non è così per i verbali delle amministrazioni locali, che non sono soggetti a tale specifico obbligo di pubblicazione. Questa distinzione è anche coerente con il fatto che anche la natura delle sedute dell'uno e dell'altro è diversa, essendo pubbliche le sedute plenarie e non quelle del consiglio di amministrazione locale.
Tuttavia, va anche tenuto presente che, nonostante non sussista alcun obbligo di pubblicazione dei verbali del consiglio di amministrazione locale e degli altri organi collegiali dell'amministrazione locale, lo stesso articolo 10.1.c della Legge 29/2010 determina l'obbligo di diffondere, per via telematica, “le informazioni relative agli accordi assunti dagli enti del settore pubblico, in conformità a quanto stabilito dalle loro norme regolamentari”.
Tenuto conto che la pubblicazione del verbale del consiglio di amministrazione locale non è obbligatoria per legge, ed in base al precetto trascritto, il Garante ritiene che sussista effettivamente l'obbligo di legge di pubblicare, sui siti delle amministrazioni locali, le deliberazioni del consiglio di amministrazione (previa adozione delle misure necessarie a tutelare i diritti disciplinati dalla L. 15/1999).
Ha inoltre chiarito che la pubblicazione dei verbali dei consigli di amministrazione è fattibile, se ritenuta opportuna, a condizione che vengano prese misure adeguate per evitare la comunicazione di dati personali contraria alla legge organica 15/1999, sopra citata In tal senso, la stessa legge 15/1999 prevede strumenti che rendono compatibili i limiti all'accesso e alla comunicazione dei dati personali con il diritto di accesso all'informazione pubblica e con il principio della partecipazione informata dei cittadini alla cosa pubblica.