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Nuova estensione dell'attuazione obbligatoria dell'e-government
In BOE n. 47, del 23 febbraio 2013, è stato pubblicato il n "Regio decreto-legge 4/2013, del 22 febbraio, sulle misure per sostenere gli imprenditori e stimolare la crescita e la creazione di posti di lavoro". Le novità legislative più significative sono le seguenti:
a) Il è modificato Testo Unico della Legge sui Contratti Pubblici (TRLCSP):
- aggiungendo una nuova disposizione aggiuntiva di trenta secondi, in merito alla “formalizzazione congiunta di accordi-quadro per l'affidamento di servizi che agevolano l'intermediazione del lavoro” (art. 15) al fine di fissare le condizioni che devono essere soddisfatte da tutti i contratti di servizio aventi caratteristiche omogenee definite negli accordi sottoscritti tra il Pubblico Impiego dello Stato (SPEE) e le Comunità Autonome o enti da esse dipendenti e integrati nel Sistema Nazionale per l'Impiego, per agevolare la mediazione occupazionale delle prime e da affidare per un certo periodo, purché il ricorso a tali strumenti non avvenga in maniera modo abusivo o tale da ostacolare, limitare o falsificare la concorrenza.
- modificando gli articoli 216.4 e 222.4, al fine di precisare il momento della maturazione degli interessi di mora, che si scrive come segue:
«216.4. L'Amministrazione avrà l'obbligo di pagare il prezzo entro trenta giorni successivi alla data di approvazione delle certificazioni di lavoro o dei documenti che attestano il rispetto delle previsioni del contratto per i beni consegnati o i servizi resi, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 222.4, comma 3, ed in caso di ritardo, deve corrispondere all'aggiudicatario, dall'adempimento di detto termine di trenta giorni, gli interessi di mora e il risarcimento delle spese di riscossione nei termini previsti dalla Legge 2004 /29, del XNUMX dicembre, con il quale sono stabilite misure per contrastare la delinquenza nelle operazioni commerciali.
In modo che ci sia spazio per inizio del calcolo del termine per la maturazione degli interessi, il contraente deve aver adempiuto all'obbligo di presentare la fattura al corrispondente registro amministrativo, nei tempi e nelle forme, entro trenta giorni dalla data di effettiva consegna della merce o della prestazione del servizio.
Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 222.4, comma 235.1 e XNUMX, comma XNUMX, l'Amministrazione deve approvare le certificazioni di lavoro ovvero i documenti che attestano la conformità alle previsioni del contratto dei beni consegnati o dei servizi resi entro trenta giorni dall'effettiva consegna dei beni o prestazione del servizio, salvo espressa pattuizione contraria stabilita nel contratto e in uno qualsiasi degli atti che disciplinano la gara.
In ogni caso, se l'aggiudicatario non rispetta il termine di trenta giorni per la presentazione della fattura all'anagrafe amministrativa, la maturazione degli interessi non decorrerà che siano trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della fattura all'anagrafe corrispondente, a meno che l'Amministrazione non abbia approvato la conformità, se del caso, ed effettuato il relativo pagamento.»
«222.4. Salvo appalti di lavori, che sarà disciplinato dalle disposizioni dell'articolo 235, entro trenta giorni dalla data della ricevuta o del certificato di conformità, dovrà essere concordata e comunicata all'aggiudicatario la corrispondente liquidazione del contratto, con conseguente pagamento a quest'ultimo del relativo saldo, a seconda dei casi. Tuttavia, qualora la Pubblica Amministrazione riceva la fattura successivamente alla data in cui tale ricezione avviene, il termine di trenta giorni decorrerà dal momento in cui l'appaltatore presenta detta fattura nel relativo registro. In caso di ritardo nel pagamento del saldo di liquidazione, l'appaltatore avrà diritto agli interessi di mora e al risarcimento delle spese di riscossionealla fine
previsto dalla legge 3/2004, del 29 dicembre, con la quale sono stabilite misure per combattere la delinquenza nelle operazioni commerciali."
- e il disposizione aggiuntiva sedicesima, di escludere dalla disciplina generale dell'uso dei supporti elettronici, informatici e telematici, le fatture elettroniche emesse nelle procedure di appalto:
"f) Tutti gli atti e le dichiarazioni di volontà degli organi amministrativi o delle società o appaltatori offerenti che hanno effetti giuridici e sono rilasciati durante la procedura di appalto devono essere autenticati mediante una firma elettronica riconosciuta ai sensi della legge 59/2003, del 19 dicembre, da Firma Electrónica. I mezzi elettronici, informatici o telematici utilizzati devono essere in grado di garantire il rispetto da parte dell'impresa di quanto previsto dalla presente norma.
Nonostante quanto sopra, le fatture elettroniche che vengono emesse nelle procedure di appalto saranno disciplinate a questo punto dalle disposizioni della disciplina speciale che consegue dall'applicazione».
- io aggiungendo una nuova disposizione aggiuntiva trentaduesima, in tema di “obbligo di iscrizione delle fatture in un registro amministrativo e di identificazione degli enti”:
1. Il contraente avrà l'obbligo di presentare la fattura emessa per i servizi resi o i beni consegnati al registro amministrativo corrispondente ai fini del suo rinvio all'organo amministrativo o all'unità amministrativa responsabile del trattamento della stessa.
2. Nei volantini delle clausole amministrative per la predisposizione dei contratti approvati dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sarà inserita l'identificazione dell'organo amministrativo competente in materia di contabilità pubblica, nonché l'identificazione della stazione appaltante e del destinatario, che dovranno figurare nella relativa fattura.»
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b) È invece modificato, Legge 3/2004, del 29 dicembre, che stabilisce misure per combattere la delinquenza nelle operazioni commerciali,:
-. Articolo 4. Determinazione del termine di pagamento.
1. Il termine di pagamento che il debitore deve rispettare, se nel contratto non è stata fissata alcuna data o termine di pagamento, sarà trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento dei beni o di prestazione dei servizi, anche quando la fattura o la richiesta di pagamento equivalente era stata precedentemente ricevuta.
I fornitori devono inviare la fattura o equivalente richiesta di pagamento ai propri clienti prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data di effettivo ricevimento dei beni o della prestazione dei servizi.
Quando nel contratto era stato fissato un termine di pagamento, la ricezione della fattura per via telematica produrrà gli effetti dell'inizio del calcolo del termine di pagamento, a condizione che siano garantite l'identità e l'autenticità del firmatario, l'integrità della fattura e la ricezione da parte dell'interessato.
2. Se legalmente o contrattualmente è stata istituita una procedura di accettazione o verifica attraverso la quale deve essere verificata la conformità dei beni o servizi a quanto stabilito nel contratto, la sua durata non può superare i trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento dei beni o di prestazione dei servizi. In questo caso, il termine di pagamento sarà di trenta giorni dalla data in cui i beni o servizi sono accettati o verificati, anche se la fattura o la richiesta di pagamento era stata ricevuta prima dell'accettazione o della verifica.
3. I termini di pagamento indicati nei commi precedenti possono essere prorogati di comune accordo tra le parti a condizione che, in nessun caso potrà essere concordato un periodo superiore a 60 giorni di calendario.
4. Le fatture possono essere raggruppate per un determinato periodo non più di quindici giorni, mediante fattura che includa tutte le consegne effettuate in tale periodo, fattura riepilogativa periodica, o raggruppandole in un unico documento per facilitare la gestione del tuo pagamento, raggruppamento periodico delle fatture, e purché sia presa come data di inizio del calcolo del termine, la data corrispondente alla metà del periodo della fattura riepilogativa periodica o del raggruppamento periodico delle fatture in questione, a seconda dei casi, e il termine di pagamento non supera i sessanta giorni di calendario da tale data .
Due Uno è aggiunto nuovo comma alla fine dell'articolo 6:
Nel caso in cui le parti avessero concordato piani di pagamento per pagamenti rateali, in caso di mancato pagamento di una delle rate alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dalla presente legge saranno calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.
tre Il primo comma dell'art il comma 2 dell'articolo 7 ha il seguente testo:
2. Il tasso legale degli interessi di mora che il debitore sarà tenuto a pagare sarà la somma del tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alla sua più recente operazione di finanziamento principale effettuata entro il primo giorno del semestre solare di riferimento più otto punti percentuali.
Quattro. Il comma 1 dell'articolo 8 è così formulato:
1. Quando il debitore è in mora, il creditore avrà diritto di riscuotere dal debitore un importo fisso di 40 euro, che andrà comunque ad aggiungersi e senza espressa richiesta al debito principale.
Inoltre, il creditore avrà il diritto di esigere dal debitore a indennizzo per tutte le spese di riscossione debitamente accreditate che ha subito a causa del suo inadempimento e che superano l'importo indicato nel paragrafo precedente.
cinque Il la rubrica e la sezione 1 dell'articolo 9 diventano le seguenti diciture:
Articolo 9. Clausole e pratiche abusive.
1. Lo saranno annullare le clausole pattuite tra le parti alla data del pagamento ovvero le conseguenze del ritardo che differiscono in termini di termine di pagamento e di forma giuridica degli interessi di mora stabiliti con carattere sussidiario rispettivamente nel comma 1 dell'articolo 4 e nel comma 2 dell'articolo 7, nonché delle clausole contrarie a i requisiti per esigere gli interessi di mora di cui all'articolo 6 quando abbiano contenuto abusivo in danno del creditore, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, tra cui la natura del prodotto o del servizio, la prestazione da parte del debitore di ulteriori garanzie e gli usi abituali del commercio. Si presumerà un abuso della clausola che esclude l'indennizzo delle spese di riscossione di cui all'articolo 8.
La pratica ripetuta di scadenze abusive non può essere considerata normale pratica commerciale. Anche tali pratiche saranno considerate abusive e saranno contestabili al pari delle clausole da parte dei soggetti di cui al comma 4 del presente articolo.
Per determinare se una clausola o una pratica sia abusiva nei confronti del creditore, si terrà conto, tra gli altri fattori, se il debitore ha qualche motivo oggettivo per discostarsi dal termine di pagamento e dal tipo legale di interessi di mora di cui all'articolo 4.1 e rispettivamente all'articolo 7.2; si terrà conto della natura del bene o del servizio o se comporta una grave deviazione dalle buone pratiche commerciali contrarie alla buona fede e alla correttezza.
Parimenti, per stabilire se una clausola o pratica sia abusiva si terrà conto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, se serve principalmente a fornire al debitore ulteriore liquidità a spese del creditore, oppure se il contraente principale impone sui suoi fornitori o subappaltatori condizioni di pagamento non giustificate per le condizioni che lui stesso è beneficiario o per altri motivi oggettivi
– Terza disposizione transitoria. Contratti preesistenti.
Saranno soggetti alle disposizioni della legge 3/2004, del 29 dicembre, che stabilisce misure per combattere la delinquenza nelle operazioni commerciali, con le modifiche introdotte in questa legge, l'esecuzione di tutti i contratti decorrenti da un anno dalla loro entrata in vigore, anche se precedentemente in essere. (24 febbraio 2014)